Editoria e diffamazione

La diffamazione è il delitto previsto e punito dall'art. 595 del codice penale secondo cui: "Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente (594 codice penale - ingiuria), comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1032. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2065. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore ad euro 516. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate."

In primis è da evidenziare che il bene giuridico tutelato dalla norma è l'onore di un soggetto, il quale sia nel sentimento e nell'idea che ciascuno ha di sé e come il rispetto e la stima di cui ciascuno gode presso il gruppo sociale.

Gli elementi che devono contemporaneamente sussistere perché il delitto si perfezioni sono perciò l'offesa all'onore o al decoro (più precisamente: alla reputazione personale) di un soggetto, la comunicazione con più persone e, infine, l'assenza della persona offesa (altrimenti si avrebbe la configurazione del delitto di ingiuria, previsto dall'art. 494 codice penale).

La giurisprudenza ha equiparato la diffamazione a mezzo stampa con la diffamazione perpetrata via mezzi televisivi e telematici (diffamazione via web), ambiti in cui nascono i problemi di interpretazione della norma più complicati: in particolare, i diritti di cronaca e critica trovano fondamento nell'art. 21 della Costituzione, il quale stabilisce che
"Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione".

Nasce perciò un contrasto tra due disposizioni di legge, ossia il diritto, sussistente in capo a ciascuno, all’onore e il diritto tutelato dall’art. 21 della Costituzione. La dottrina e la giurisprudenza hanno quindi delineato ciò che è comunemente indicato con la nozione di "limite del diritto".